Il DL 111/21 indica la possibilità del criterio alternativo ma quasto deve essere previsto dalla linee guida. Inoltre, la questione riguarda lo sport all’aperto.
DL n. 111/21, art. 4, comma 1: Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’APERTO, CON LE LINEE GUIDA di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le linnee guida le trovi qua:
http://www.sport.governo.it/media/2850/linee-guida-per-eventi-sportivi-20-agosto_bis-ms.pdf
Vedi pag. 3 delle linee guida:
… Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, prevede, all’art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Pertanto i citati eventi e competizioni all’aperto possono essere svolti predisponendo posti preassegnati e prevedendo il distanziamento interpersonale di un metro o, alternativamente, si potrà prevedere la disposizione dei posti con postazioni alternate e, ove necessario, a scacchiera, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, in modo da assicurare il rispetto di un’adeguata distanza interpersonale…