Misure urgenti per la scuola
- Al fine di proseguire le attivita’ educative e didattiche in
sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma
326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo
periodo le parole «, puo’ essere prorogato fino al termine delle
lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo’ essere prorogato
fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole
dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e’ prorogato fino e
non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
In base a tale articolo, i docenti con contratto covid, terminano il lavoro svolto? Il docenze over 50 senza vaccino può ritornare e prendere servizio?
Grazie