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Mobbing e straining: responsabilità del datore Mobbing e straining: responsabilità del datore

Cass. civ. n. 123/2025: Il datore risponde dell’ambiente stressogeno anche senza mobbing

CONTENUTO

La recente ordinanza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, 4 gennaio 2025, n. 123, consolida un orientamento fondamentale in materia di tutela della salute sul luogo di lavoro. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro può sorgere anche in assenza di mobbing tecnico, qualora venga accertata la creazione o la tolleranza di un ambiente stressogeno lesivo per l’integrità del lavoratore.

Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’art. 2087 c.c., interpretato come una clausola generale di protezione che impone al datore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La natura di tale responsabilità è di tipo contrattuale, inquadrandosi nel perimetro degli artt. 1218 e 1223 c.c..

La novità di rilievo riguarda la figura dello straining: a differenza del mobbing, per configurare una responsabilità datoriale non è più strettamente necessaria una pluralità di atti vessatori reiterati nel tempo o un manifesto intento persecutorio. È invece sufficiente che sussista una condotta o un’inerzia datoriale idonea a produrre un danno alla salute del dipendente, derivante da un clima lavorativo ostile o eccessivamente gravoso.

CONCLUSIONI

Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità solo perché manca un piano preordinato alla persecuzione del dipendente (intento persecutorio). L’effetto pratico della pronuncia è l’estensione della tutela: la semplice omissione di vigilanza su un ambiente di lavoro degradato o stressante comporta l’obbligo di risarcimento del danno, poiché viola il dovere di protezione contrattuale sancito dal Codice Civile.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i dirigenti e i funzionari con poteri datoriali devono monitorare attivamente le dinamiche relazionali dell’ufficio. La tolleranza verso conflitti interni o carichi di lavoro irragionevoli può esporre l’amministrazione a condanne risarcitorie, con conseguente potenziale profilo di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti per il danno cagionato all’ente. È necessario adottare atti organizzativi volti a prevenire il rischio psicosociale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto del Lavoro e del Diritto Civile (obbligazioni e contratti). Occorre approfondire il nesso tra l’art. 2087 c.c. e la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., distinguendo tra mobbing (caratterizzato dalla reiterazione e dal dolo) e straining (focalizzato sull’effetto lesivo dell’ambiente lavorativo).

PAROLE CHIAVE

Mobbing, Straining, art. 2087 c.c., Ambiente stressogeno, Responsabilità contrattuale, Salute sul lavoro, Cassazione Lavoro.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cass. civ., Sez. Lav., ord. 4 gennaio 2025, n. 123: stabilisce la responsabilità datoriale per ambiente stressogeno anche in assenza di mobbing tecnico.
  2. Art. 2087 Codice Civile: clausola generale che obbliga il datore alla massima tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore.
  3. Art. 1218 Codice Civile: disciplina la responsabilità contrattuale del debitore per l’inadempimento delle obbligazioni.
  4. Art. 1223 Codice Civile: norma sulla determinazione del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo.

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