Mobilità accordo tra enti locali

Si chiede il vs parere in relazione all’articolo 30, comma 2, d.lgs n. 165/2001 il quale prevede la possibilità di stipulare accordi, anche tra amministrazioni diverse, ubicate a distanza non superiore a 50 km, per il trasferimento di personale.
È possibile stipulare un accordo tra due Enti Locali che hanno una distanza superiore a 50 km? Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina la mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche. La norma prevede espressamente la possibilità di stipulare accordi per il trasferimento di personale anche tra amministrazioni diverse, purché queste siano ubicate a una distanza non superiore a 50 km.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
La mobilità del personale nel settore pubblico è uno strumento volto a garantire una maggiore efficienza e flessibilità nell’allocazione delle risorse umane, consentendo al contempo al personale di rispondere a esigenze personali o professionali attraverso il trasferimento tra diverse amministrazioni.

Norme Relative alla Teoria:

  • Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 30, comma 2.

Esempio Concreto:
Se due Comuni, uno situato a 40 km di distanza dall’altro, decidono di stipulare un accordo per il trasferimento di un dipendente da un ente all’altro, ciò rientra pienamente nella disposizione normativa citata. Tuttavia, se la distanza tra i due Comuni fosse di 70 km, la situazione richiederebbe un’interpretazione più attenta della norma.

Conclusione Sintetica:
In linea di principio, l’articolo 30, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 sembra porre un limite esplicito alla distanza tra le amministrazioni coinvolte in un accordo di mobilità, fissandolo a 50 km. Tuttavia, la normativa non preclude categoricamente la possibilità di accordi tra enti situati a una distanza superiore, ma potrebbe richiedere una valutazione specifica delle circostanze e delle motivazioni che giustificano una deroga a tale limite. In assenza di disposizioni normative o interpretazioni giurisprudenziali specifiche che consentano esplicitamente accordi di mobilità oltre il limite dei 50 km, si consiglia prudenza e, eventualmente, di consultare l’organo di vigilanza competente o di ricercare una base legale alternativa che possa supportare tale accordo.

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Bibliografia:

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, disponibile su Normattiva.