Mobilità art. 30 c.1 e art. 35 c. 5-bis del TUPI

Sono stato assunto nel comune “X” il 01/07/2021 e assegnato al Servizio Informatico in “Piazza Y”, dopo un mese, e precisamente il 02/08/2021 sono stato spostato al Servizio Affari Generali, sempre del comune “X”, in Via “Z”. Considerando l’art. 35 comma 5-bis del TUPI (I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni), posso dire che non mi trovo più nella sede di prima assegnazione e quindi poter usufruire di quanto disposto dall’art. 30 del TUPI che mi impone una anzianità di servizio triennale per poter usufruire dell’istituto della mobilità? Si consideri che, all’interno dello stesso ente locale, ho cambiato sede fisica, Servizio di appartenenza e mansioni (venendo meno l’esigenza che ha determinato l’assunzione). Il concetto di “sede di prima assegnazione” NON “Ente di prima assegnazione” per come scritto non dovrebbe portare confusione.