Mobilità..... art. 30 c.1 o art. 35 c. 5-bis del TUPI?

Hai detto:

Sono stato assunto nel comune “X” il 01/07/2021 e assegnato al Servizio Informatico in “Piazza Y”. Dopo circa un mese, e precisamente il 02/08/2021, a seguito di mobilità interna all’ente, sono stato spostato al Servizio Affari Generali, sempre del comune “X”, in Via “Z”. Si consideri che, all’interno dello stesso ente locale, ho cambiato ubicazione della sede fisica, Servizio di appartenenza e mansioni (venendo meno l’esigenza che ha generato l’assunzione). Inoltre, a partire dal 01/03/2024 a tutt’oggi, sono stato messo in posizione di comando presso altro ente (una unione di comuni dove, l’ente da cui provengo, riveste ruolo di comune capofila) a 24 ore settimanali, restando nel comune “X” per le 12 ore settimanali rimanenti. Considerando l’art. 35 comma 5-bis del TUPI (I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni), posso dire di non trovarmi più nella sede di prima assegnazione e, quindi, poter usufruire di quanto disposto dall’art. 30 del TUPI che mi impone una anzianità di servizio triennale per poter utilizzare l’istituto della mobilità?

No. Per esigenze interne alla tua amministrazione di appartenenza sei stato adibito ad altro, nulla più.
Molti enti locali, risultano comunque di norma accettare le richieste di mobilità anche nel primo anno di assunzione di nuovi dipendenti al primo impiego. Nulla ti vieta chiederla o partecipare ad avvisi di mobilità.
Se l’amministrazione non necessita di negare o porre ostacoli alla mobilità dei propri dipendenti, la clausole di tutela disposte dalla normativa non saranno applicate e la mobilità sarà accetata.