Mobilità comune

quando in un comune si ha la mobilità volontaria qual è la procedura e i tempi da seguire per coprire il relativo posto vacante?

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La mobilità volontaria nel settore pubblico è un processo attraverso il quale un dipendente di una pubblica amministrazione può trasferirsi in un’altra amministrazione, mantenendo la stessa qualifica o categoria giuridica. Questo processo è regolato da normative specifiche che possono variare a seconda del contesto nazionale, regionale o locale e del settore specifico di appartenenza del dipendente (ad esempio, sanità, amministrazione locale, ecc.).

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

La procedura di mobilità volontaria è generalmente disciplinata dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), che stabilisce le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, comprese le modalità di mobilità tra le amministrazioni.

Norme Relative alla Teoria

  1. D.Lgs. 165/2001: Articoli che disciplinano la mobilità del personale tra le amministrazioni pubbliche.
  2. CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) specifico per il settore di appartenenza: Ogni settore può avere disposizioni contrattuali specifiche che regolano la mobilità del personale.

Esempi Concreti

  • Pubblicazione del bando: L’amministrazione che intende acquisire personale tramite mobilità deve pubblicare un bando, specificando i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande.
  • Valutazione delle domande: Ricevute le domande, l’amministrazione valuta i candidati in base ai requisiti e alle competenze.
  • Conclusione della procedura: Una volta selezionato il candidato, si procede con il trasferimento e l’assunzione nella nuova posizione.

Tempi

I tempi per coprire un posto vacante tramite mobilità volontaria possono variare significativamente a seconda delle specifiche procedure amministrative interne e della rapidità con cui le amministrazioni coinvolte completano i passaggi necessari. Non esiste un termine unico, ma è ragionevole prevedere un periodo che può variare da alcuni mesi fino a un anno, considerando tutte le fasi del processo.

Conclusione Sintetica

La mobilità volontaria nel settore pubblico è un processo regolato da normative specifiche, che prevede la pubblicazione di un bando, la valutazione delle domande e la selezione dei candidati. I tempi per coprire un posto vacante possono variare a seconda delle procedure specifiche di ciascuna amministrazione.

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Bibliografia

  • D.Lgs. 165/2001 - Testo Unico sul pubblico impiego.
  • CCNL per il settore di appartenenza del dipendente pubblico.

In un Comune, la procedura di mobilità volontaria (o passaggio diretto) è disciplinata principalmente dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

A partire dal 1° gennaio 2025, è venuta meno la deroga degli ultimi anni: la mobilità volontaria è tornata a essere un passaggio obbligatorio (o comunque prioritario) che l’ente deve esperire prima di poter bandire un nuovo concorso pubblico per coprire un posto vacante.

Ecco la procedura dettagliata e i tempi previsti.

1. La Procedura: Fasi e Adempimenti

La mobilità non è un semplice “trasferimento d’ufficio”, ma una procedura selettiva semplificata che segue questi step:

  • Pianificazione: Il posto deve essere previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nella sezione relativa ai fabbisogni di personale.
  • Pubblicazione dell’Avviso: L’ente pubblica un bando (avviso di mobilità) specificando profilo, categoria/area e requisiti richiesti.
    • Dove: Deve essere pubblicato sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente) e obbligatoriamente sul portale inPA.
  • Presentazione delle domande: I dipendenti interessati, già in servizio a tempo indeterminato presso altre PA, presentano domanda allegando il curriculum.
  • Selezione: Il Comune valuta i curricula e solitamente svolge un colloquio conoscitivo per verificare la compatibilità professionale.
  • Nulla Osta (Assenso): Una volta scelto il candidato, è necessario il consenso dell’amministrazione di appartenenza.
    • Nota: Il nulla osta non è richiesto se il Comune ha meno di 100 dipendenti, a meno che non si tratti di figure infungibili o assunte da meno di 3 anni.
  • Sottoscrizione del contratto: Si firma un nuovo contratto individuale di lavoro con il Comune di destinazione.

2. I Tempi da Rispettare

La normativa e la prassi amministrativa fissano scadenze precise per garantire la celerità del processo:

Fase Tempi Previsti
Pubblicazione Bando Minimo 30 giorni sul sito istituzionale e portale inPA.
Risposta Amministrazione Cedente L’ente di appartenenza deve esprimersi (assenso/dissenso) entro 30 giorni dalla richiesta.
Differimento del passaggio L’amministrazione cedente può posticipare il trasferimento per motivi organizzativi fino a un massimo di 60 giorni.
Stipula Contratto Solitamente entro 30 giorni dalla conclusione della selezione (salvo accordi diversi tra gli enti).

3. Casi Particolari e Sanzioni (Novità 2025)

Con le recenti riforme (Decreto PA 2025), il sistema è diventato più rigido:

  • Obbligo di Riserva: Le PA devono destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alla mobilità.
  • Sanzioni per mancata attivazione: Se un Comune non attiva le procedure di mobilità prima dei concorsi, rischia una riduzione delle facoltà assunzionali del 15% nell’anno successivo e la decadenza dei comandi in essere.

Consiglio Pratico: Prima di avviare la mobilità volontaria, il Comune deve sempre verificare se ci sono lavoratori in disponibilità (art. 34-bis D.Lgs. 165/2001) inviando apposita comunicazione alla Funzione Pubblica.

Salve Simone, ma quali sono i tempi minimi di permanenza nell’ente nel quale si vince in un concorso? Perchè ex art 35 sarebbero 5 anni, mentre ex art 30, se c’è il consenso della PA, ci si può svincolare anche prima dei 3 anni, quindi appena concluso il periodo di prova? O comunque, nei comuni oltre 100 dipendenti e che non hanno carenze organico e se la posizione non è infungibile, trascorsi i 3 anni si è liberi di fare la mobilità. Chi lo dirime il contrasto fra i due articoli di legge?

Il “conflitto” tra l’Articolo 35 (che parla di permanenza minima) e l’Articolo 30 (che regola la mobilità) del D.Lgs. 165/2001 è stato oggetto di diversi interventi legislativi negli ultimi anni, volti a bilanciare due esigenze: il diritto alla mobilità del lavoratore e la continuità amministrativa dell’ente.

Ecco come si risolve attualmente il contrasto e quali sono le regole vigenti.

1. Il termine di permanenza: da 5 a 3 anni

Innanzitutto, una precisazione importante: il termine di 5 anni previsto originariamente dall’Art. 35, comma 5-bis, è stato ridotto a 3 anni per la generalità dei casi (salvo deroghe specifiche o bandi che prevedano diversamente per profili particolari).

Oggi, la regola generale stabilisce che il vincitore di un concorso deve restare nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni.

2. Il rapporto tra Art. 35 e Art. 30

Non si tratta di un vero “contrasto”, ma di una gerarchia di condizioni.

Prima dei 3 anni (Mobilità con consenso)

Secondo l’Art. 30, è sempre possibile trasferirsi in un’altra amministrazione se c’è l’accordo tra le due PA (quella di appartenenza e quella di destinazione).

  • Il limite: L’ente di appartenenza ha il potere discrezionale di negare il “nulla osta” (il consenso), adducendo motivi organizzativi o di carenza di organico.
  • In pratica: Se l’ente ti lascia andare, puoi muoverti anche dopo il periodo di prova, ma è una concessione, non un diritto.

Dopo i 3 anni (Mobilità “liberalizzata”)

Qui interviene la deroga che citavi per i comuni e altre PA. Il legislatore (con il DL 80/2021 e successive modifiche) ha cercato di rendere la mobilità più fluida.

Condizione Regola Generale Eccezione (es. Comuni >100 dip.)
Nulla Osta Obbligatorio Non richiesto se sono passati 3 anni
Carenza Organica Sempre ostativa Non deve superare certe soglie (es. 20%)
Infungibilità Blocca la mobilità La posizione non deve essere unica o rarissima

In sintesi: nei comuni con più di 100 dipendenti, se hai maturato i 3 anni e l’ente non è in una situazione di grave sotto-organico, il tuo diritto alla mobilità prevale sulla volontà dell’ente di trattenerti.

3. Chi dirime il contrasto?

Il contrasto è risolto dalla Legge stessa attraverso il principio di specialità e le continue novelle legislative. Nello specifico:

  1. Il Legislatore: Attraverso decreti come il “Reclutamento” (DL 80/2021) e il “PA-bis” (DL 75/2023), ha chiarito che il vincolo di permanenza serve a evitare che i piccoli enti diventino “uffici di transito”, ma non deve diventare una prigionia per il dipendente.
  2. La Giurisprudenza (TAR e Consiglio di Stato): In caso di diniego del nulla osta, il giudice amministrativo valuta se la motivazione dell’ente (es. “carenza di personale”) è reale e documentata o se è un pretesto per violare il diritto alla mobilità del lavoratore.
  3. Il Dipartimento della Funzione Pubblica: Emette circolari interpretative per spiegare agli enti come applicare correttamente queste norme incrociate.

Nota Bene: Esistono casi in cui il nulla osta non può mai essere negato, a prescindere dagli anni di servizio: ad esempio per i genitori con figli sotto i 3 anni (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001) o per chi assiste familiari con disabilità grave (Legge 104), sebbene con alcune limitazioni.

In conclusione

Il vincolo è di 3 anni.

  • Vuoi andare via prima? Ti serve il consenso dell’ente (difficile da ottenere se mancano persone).
  • Vuoi andare via dopo i 3 anni? Se sei in un comune medio-grande e non sei l’unico esperto di quella materia, hai ottime probabilità di potertene andare anche senza il consenso esplicito dell’amministrazione.