Al Dirigente di ente locale neoassunto si applica il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione?
La domanda deriva dal fatto che: a) il TUPI non distingue in sede di mobilità volontaria il dirigente dal dipendente; b) l’art. 14-bis della legge 26/2019 parla di ‘vincitori di concorsi’ quindi sarebbero inclusi anche i dirigenti; c) il CCNL 2016/2018 che all’art. 1 co. 11 conferma la vigenza delle norme contrattuali precedenti dei contratti di “Area II” quindi anche il CCNL normativo 2006 – 2009 del 22/02/2010 che all’art. 2 co. 5 fa salve a sua volta le norme dei ‘contratti’ precedenti e quindi anche l’art. 16 del CCNL normativo 1998 – 2001 del 23/12/1999 che istituiva un preavviso di 4 mesi in sostituzione del nullaosta… ;
Ne deriva un’ulteriore domanda: può prevalere sulla contrattazione collettiva una norma (art. 14-bis della legge 26/2019) che dice che la propria norma non è derogabile dalla contrattazione ma rispetto ad una cosa che già era regolamentata dalla stessa contrattazione collettiva da anni? L’art. 14-bis legge 26/2019, batte il CCNL? Il Dirigente dell’ente locale neoassunto deve restare per 5 anni nella sede di prima assegnazione?