Mobilità del Dirigente

Al Dirigente di ente locale neoassunto si applica il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione?
La domanda deriva dal fatto che: a) il TUPI non distingue in sede di mobilità volontaria il dirigente dal dipendente; b) l’art. 14-bis della legge 26/2019 parla di ‘vincitori di concorsi’ quindi sarebbero inclusi anche i dirigenti; c) il CCNL 2016/2018 che all’art. 1 co. 11 conferma la vigenza delle norme contrattuali precedenti dei contratti di “Area II” quindi anche il CCNL normativo 2006 – 2009 del 22/02/2010 che all’art. 2 co. 5 fa salve a sua volta le norme dei ‘contratti’ precedenti e quindi anche l’art. 16 del CCNL normativo 1998 – 2001 del 23/12/1999 che istituiva un preavviso di 4 mesi in sostituzione del nullaosta… ;

Ne deriva un’ulteriore domanda: può prevalere sulla contrattazione collettiva una norma (art. 14-bis della legge 26/2019) che dice che la propria norma non è derogabile dalla contrattazione ma rispetto ad una cosa che già era regolamentata dalla stessa contrattazione collettiva da anni? L’art. 14-bis legge 26/2019, batte il CCNL? Il Dirigente dell’ente locale neoassunto deve restare per 5 anni nella sede di prima assegnazione?

quelli ai quali Lei fa riferimento sono due istituti diversi! il primo attiene all’obbligo di permanenza nella sede di “prima assegnazione” (5 anni appunto). l’altro riguarda la procedimentalizzazione dell’istituto della mobilità per i dirigenti (peraltro anch’essi soggetti, oggi, al n.o. dell’ente di appartenenza).

…ma va davvero sono due istituti diversi?! Sa che non me ne ero accorto?!.. grazie!

Resta però il dilemma, faccio un esempio.
C’è un tizio di nome Max che vince un concorso per Dirigente nel Comune di Buriano. A lui si applica l’istituto n. 1 quindi lui deve restare nel Comune di Buriano, dove ha vinto il concorso, per 5 anni. Però si applica anche l’istituto n. 2, che è diverso dal n. 1, e che dice che Max se ne potrebbe andare prima se trovasse un altro Comune che lo vuole. Dice anche come deve fare per andarsene (in gergo: “procedimentalizzazione”). Più in concreto dice che se non gli danno il nullaosta lui se ne può andare dopo soli 4 mesi.

La domanda è: dopo quanto tempo se ne può andare Max?
A) anche subito perché l’istituto n.2 prevale sull’istituto n.1
B) dopo 5 anni perché l’istituto n.1 prevale sull’istituto n. 2
C) non so, non rispondo perché ‘sono due istituti diversi’

allora provo a spiegarmi meglio:

  1. in base all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 il nulla osta è necessario anche per i dirigenti (se ne faccia una ragione).
  2. Prima del decorso dei 5 anni dell’assunzione l’ente datore di lavoro (se agisce con la famosa diligenza del buon padre di famiglia) difficilmente rinuncerà a far valere una disposizione di legge a proprio favore.
  3. questi due concetti li conoscono anche a Bugliano!

… connessione ripristinata.
Grazie per la risposta, sì, condivido anch’io questa logica.

Il punto 3 resta decisamente quello più pericoloso: Toscana, ennesima burla del Comune fake di Bugliano: "Tolta cittadinanza a Bocelli" - Cronaca