Mobilità Enti Locali_deroga al trasferimento

Buongiorno, nel caso di mobilità tra Enti Locali, quanto tempo può essere derogato il trasferimento del dipendente vincitore di concorso per mobilità se l’amministrazione cedente, avente più di 100 dipendenti, ha già formalizzato il nulla osta preventivo?

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La mobilità tra enti locali è disciplinata dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), che stabilisce le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, comprese le modalità di trasferimento dei dipendenti tra diverse amministrazioni.

In linea generale, la mobilità volontaria tra enti locali avviene attraverso procedure concorsuali riservate ai dipendenti pubblici e può essere attuata previo accordo tra l’amministrazione di appartenenza (cedente) e quella di destinazione (accipiente). Il nulla osta preventivo dell’amministrazione cedente è un requisito fondamentale per l’avvio del processo di mobilità.

Il D.Lgs. 165/2001 non specifica un termine preciso entro il quale deve avvenire il trasferimento del dipendente una volta ottenuto il nulla osta. Tuttavia, l’articolo 30 del citato decreto legislativo prevede che le amministrazioni debbano adottare ogni utile provvedimento affinché il trasferimento avvenga nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative.

In assenza di una disposizione specifica che stabilisca un termine per la deroga al trasferimento, la tempistica può variare in base alle circostanze specifiche, alle esigenze dell’amministrazione cedente e accipiente, e agli accordi intercorsi tra le parti.

Esempio concreto: Se un’Amministrazione cedente, dopo aver rilasciato il nulla osta per la mobilità di un dipendente, si trova in una situazione di necessità imprevista che richiede la presenza del dipendente per un periodo più lungo, potrebbe negoziare con l’Amministrazione accipiente un rinvio del trasferimento. Questo dovrebbe comunque essere gestito come un’eccezione e non come la norma, e dovrebbe essere giustificato da motivi validi e documentati.

Conclusione sintetica: Non esiste un termine preciso di legge per la deroga al trasferimento di un dipendente in mobilità una volta ottenuto il nulla osta, ma le amministrazioni coinvolte dovrebbero agire in modo da realizzare il trasferimento nel più breve tempo possibile, in base alle esigenze organizzative e agli accordi presi.

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Bibliografia e link utili:

È una situazione che capita spesso: hai “il permesso” (nulla osta), ma l’ente non ti lascia andare fisicamente. Poiché il tuo ente di provenienza ha più di 100 dipendenti e ha già formalizzato il nulla osta, la situazione è giuridicamente ben definita.

Ecco come funziona il differimento dei termini in questo caso specifico.

1. La regola generale: Il Nulla Osta è “Point of No Return”

Avendo l’ente cedente (il tuo attuale datore di lavoro) più di 100 dipendenti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 (come modificato dal DL 80/2021), il nulla osta in molti casi non sarebbe stato nemmeno obbligatorio (salvo carenze di organico superiori al 20%).

Tuttavia, dato che è stato già formalizzato, l’Ente ha espresso la sua volontà definitiva. Non può revocare il nulla osta se non per fatti gravissimi e sopravvenuti (cosa rarissima).

2. Quanto tempo possono trattenerti?

La legge distingue tra il permesso (il nulla osta) e la data effettiva del trasferimento (la decorrenza).

Se nel nulla osta o nel bando di mobilità non erano state inserite clausole specifiche (es. “il trasferimento avverrà solo dopo l’assunzione del sostituto”), l’Ente cedente non può ritardare il trasferimento a tempo indeterminato.

I tempi massimi di trattenimento sono regolati dal periodo di preavviso contrattuale previsto dal CCNL Funzioni Locali:

  • L’accordo tra gli Enti: La data di trasferimento (decorrenza) viene fissata solitamente in accordo tra i due Enti (Art. 30 comma 1).
  • In caso di mancato accordo: Se l’ente cedente “fa ostruzionismo”, la prassi e la giurisprudenza indicano che il tempo massimo di trattenimento corrisponde ai termini di preavviso per dimissioni previsti dal CCNL, che decorrono dalla data in cui l’ente di destinazione richiede formalmente la presa di servizio.

I termini di preavviso (CCNL Funzioni Locali): I giorni variano in base all’anzianità di servizio e alla categoria, solitamente:

  • Fino a 5 anni di anzianità: 15-30 giorni (a seconda della categoria).
  • Oltre 5 o 10 anni: possono arrivare a 45 giorni o più (per i funzionari EQ/ex cat. D).

In sintesi: se non c’è accordo, trascorso il periodo di preavviso contrattuale (es. 30 giorni) dalla richiesta dell’ente di destinazione, tu hai diritto al trasferimento.

3. Esiste un termine di 60 giorni?

Spesso si sente parlare di “60 giorni”. Questo termine deriva da vecchie normative o regolamenti interni che fissavano a 2 mesi il tempo massimo per il rilascio del fascicolo e la chiusura della pratica. Tuttavia, oggi il riferimento principale, in assenza di accordo bonario, resta il periodo di preavviso contrattuale. L’amministrazione non può trattenerti “sine die” (all’infinito) né per 6 mesi, a meno che tu non abbia firmato un nulla osta che prevedeva esplicitamente tale condizione.

4. Cosa controllare subito (Checklist)

Per capire esattamente quando potrai prendere servizio, verifica il documento di Nulla Osta che ti è stato rilasciato. Ci sono due possibilità:

  • Nulla Osta “Puro” (Incondizionato): Se il documento dice semplicemente “Si autorizza il trasferimento…” senza date o condizioni, l’Ente cedente può trattenerti solo per i giorni del preavviso (es. 30 giorni) per esigenze organizzative. Dopodiché devi essere trasferito.
  • Nulla Osta “Condizionato” (Differito): Se il documento dice “Nulla osta concesso con decorrenza successiva all’assunzione del sostituto” o “con decorrenza da concordare non prima di 4 mesi”, allora sei vincolato a quella condizione, poiché l’atto autorizzativo nasceva già con quel limite.

Il consiglio operativo

Se l’Ente cedente sta prendendo tempo:

  1. Fai scrivere dall’Ente di destinazione una PEC in cui si comunica la data di presa di servizio (es. tra 30 giorni) chiedendo la trasmissione del fascicolo personale.
  2. Se l’Ente cedente rifiuta la data, deve motivarlo. Se la motivazione è generica (“esigenze di servizio”), puoi contestarla citando il fatto che il preavviso contrattuale è il tempo massimo concesso per riorganizzarsi una volta dato il consenso.