Mobilità ex art 30 del TUPI

Buongiorno a tutti. Mi chiedevo : è possibile la mobilità volontaria prima dei 5 anni (vincolo prima destinazione) ed è altresì possibile prima del superamento del periodo di prova?

Buongiorno Davide,

di seguito le risposte ai tuoi quesiti.

  1. QUESITO RELATIVO ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA PRIMA DEI CINQUE ANNI:

L’obbligo di permanenza minima di 5 anni per i neoassunti previsto dal Legislatore (in generale dall’art. 35, comma 5-bis , Dlgs. n. 165/2001 e, in particolare, per gli Enti Locali dall’art. 3, comma 5-septies ,del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014) non comporta un vincolo automatico e paralizzante, sia nel caso di mobilità volontaria o per interscambio, sia nel caso in cui l’Ente si esprima favorevolmente, valutando che non ci siano conseguenze negative per le proprie esigenze organizzative e la propria funzionalità.
Queste, in sintesi, le indicazioni che possono essere tratte dal Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 103321 del 24 marzo 2022.

Ti allego il parere della funzione pubblica sopra citato, per completezza espositiva .

  1. QUESITO SULLA MOBILITA’ DURANTE IL PERIODO DI PROVA: E’ possibile richiedere mobilità anche durante il periodo di prova.

Quindi, occorre tenere distinte le due fattispecie:

  1. Mobilità volontaria ed eventuale nulla osta ( l’istituto è disciplinato dall’art 30 del TUPI);
  2. Obbligo di permanenza, comunque, nei cinque anni successivi alla assunzione ( la deroga a questo obbligo rientra nella discrezionalità amministrativa dell’Ente).

In bocca al lupo

Simona