In data 01/07/2021 sono stato assunto come funzionario a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di XXXX, in seguito a scorrimento di graduatoria di regolare procedura concorsuale.
Alla data dell’assunzione, sono stato assegnato al Servizio Informatico e Digitalizzazione.
Successivamente, non su richiesta del sottoscritto, in data 02/08/2021, a seguito di provvedimento di mobilità interna, giusta Determinazione Dirigenziale, sono stato assegnato all’Ufficio Gare ed Appalti.
A partire dal 01/03/2024, non su richiesta del sottoscritto, sono stato assegnato d’ufficio, in posizione di comando ex art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, presso l’Unione dei Comuni XXXX (ente terzo), per un impegno pari a 24 ore settimanali, mantenendo un impegno di sole 12 ore presso il Comune di XXXX, giusta Determinazione Dirigenziale.
Con Determinazione Dirigenziale del 28/02/2025, la posizione di comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, presso l’Unione dei Comuni XXXX (ente terzo), per un impegno pari a 24 ore settimanali, è stata prorogata per ulteriori 12 mesi.
L’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 dispone che:
“I vincitori di concorso pubblico devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni……”
L’art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001, che impone l’obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, che vige nell’ordinamento generale del lavoro pubblico e anche in quello degli enti locali, serve ad assicurare che l’allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle dichiarate esigenze delle amministrazioni che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale (In termini di “durata” e “tempo” del contratto da utilizzare).
Per quanto riguarda la mia posizione, l’assegnazione di un dipendente presso un Ente terzo, per come previsto dall’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, nei primi cinque anni dall’assunzione, senza che quest’ultimo venga rimpiazzato nell’ente di provenienza, rileverebbe un mutamento dell’originaria situazione esigenziale dell’Amministrazione, determinando di conseguenza, la cessazione del suddetto obbligo di permanenza quinquennale.
Per quanto tutto sopra riportato, il trasferimento del 01/03/2024 presso un ente terzo, per 24 ore settimanali (oltre il 66% delle ore contrattuali), avrebbe comportato la variazione della “sede di prima destinazione” rendendo non più applicabile il vincolo quinquennale previsto dall’art. 35 comma 5-bis.
Conseguentemente, il vincolo di cui all’art. 35 comma 5-bis, non dovrebbe risultare più applicabile e, avendo maturato anzianità triennale nella qualifica dal 01/07/2024, dovrei poter legittimamente accedere alle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Volevo chiedere se la riflessione sulla mia posizione sia giuridicamente corretta.
GRAZIE MILLE!

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda l’interpretazione dell’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 in relazione all’art. 30, comma 2-sexies, dello stesso decreto, nel contesto del diritto del lavoro pubblico. La normativa in questione stabilisce delle regole specifiche per la mobilità e la permanenza dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di appartenenza.
Teoria Generale del Diritto:
L’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 impone ai vincitori di concorso pubblico l’obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Questa disposizione mira a garantire la stabilità organizzativa e la continuità amministrativa. D’altro canto, l’art. 30, comma 2-sexies, dello stesso decreto legislativo prevede la possibilità di assegnazione in posizione di comando presso un altro ente, per esigenze temporanee e specifiche.
Norme Relative alla Teoria:
- D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 5-bis: obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori di concorso.
- D.Lgs. 165/2001, art. 30, comma 2-sexies: possibilità di assegnazione in posizione di comando presso un altro ente.
Esempio Concreto:
Nel tuo caso, sei stato assegnato in posizione di comando presso un ente terzo per più del 66% delle tue ore contrattuali, prima della scadenza dell’obbligo quinquennale di permanenza. Questa situazione potrebbe essere interpretata come una variazione sostanziale delle condizioni di impiego che ti erano state originariamente assegnate, potenzialmente incidendo sull’applicabilità dell’obbligo di permanenza previsto dall’art. 35, comma 5-bis.
Conclusione Sintetica:
La tua riflessione sembra giuridicamente fondata, poiché l’assegnazione in posizione di comando presso un ente terzo per una quota significativa del tuo orario di lavoro potrebbe effettivamente modificare le premesse dell’obbligo di permanenza quinquennale. Tuttavia, la valutazione definitiva di tale questione potrebbe richiedere un’analisi più approfondita e specifica, considerando anche eventuali interpretazioni giurisprudenziali o chiarimenti normativi successivi.
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Bibliografia: