Mobilità per interscambio o compensativa tra due Comuni di dimensioni analoghe. Si chiede se, alla luce del DM 17.03.2020, sia possibile effettuare una mobilità per interscambio tra dirigenti amministrativi tra i due Comuni. Lo scambio sarebbe contestuale e non si avrebbero aumenti di personale nè di spesa in nessuno dei due enti. Lo scambio incide sulle facoltà assunzionali? E’ sufficiente l’assenso delle Amministrazioni e dei dirigenti interessati?
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La mobilità per interscambio, nota anche come mobilità compensativa, è una modalità attraverso la quale due amministrazioni possono scambiarsi personale senza che ciò comporti un aumento del numero complessivo dei dipendenti o della spesa per il personale. Questa forma di mobilità è disciplinata dal D.Lgs. 165/2001 e dalle normative che regolamentano il pubblico impiego, nonché da eventuali disposizioni specifiche che possono essere emanate con riferimento a particolari settori o categorie di personale.
Il DM 17.03.2020, che ha introdotto misure per il contenimento della spesa pubblica e per la razionalizzazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione, non prevede esplicitamente disposizioni che vietano la mobilità per interscambio tra dirigenti di Comuni di dimensioni analoghe. Tuttavia, è importante verificare che tale mobilità sia conforme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza che devono guidare la gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda l’incidenza sulle facoltà assunzionali, la mobilità per interscambio non dovrebbe incidere sulle possibilità di nuove assunzioni, a condizione che non comporti un aumento del personale complessivo e della spesa. È essenziale, tuttavia, che ogni operazione di mobilità sia attentamente valutata alla luce delle normative vigenti e delle esigenze organizzative delle amministrazioni coinvolte.
L’assenso delle amministrazioni e dei dirigenti interessati è un requisito indispensabile per la realizzazione della mobilità per interscambio. Le procedure da seguire possono variare in base alle specifiche disposizioni regolamentari adottate dalle singole amministrazioni, ma in generale è necessario che vi sia un accordo formale tra le parti che regoli i termini e le condizioni dello scambio.
Conclusione sintetica:
La mobilità per interscambio tra dirigenti di Comuni di dimensioni analoghe è possibile, a condizione che sia conforme ai principi di gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione e che non comporti aumenti di personale o di spesa. È necessario l’assenso delle amministrazioni e dei dirigenti coinvolti, e ogni operazione deve essere valutata attentamente alla luce delle normative vigenti.
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Bibliografia:
- D.Lgs. 165/2001: Testo Unico del Pubblico Impiego
- DM 17.03.2020: Per il testo del decreto, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale o del Ministero competente.