Mobilità personale pa

Buonasera, nel caso di mobilità volontaria o obbligatoria, quindi comunque trasferimento da una PA ad un’altra, cosa succede al contratto? o meglio il dipendente trasferito stipula un altro contratto? come avviene praticamente il passaggio?
grazie

Buonasera,
per contenere i costi e meglio distribuire il personale della PA si prevede che prima di espletare i concorsi per coprire i posti vacanti si debbano attivare le procedure di mobilità volontaria e di mobilità collettiva.

La mobilità volontaria è un istituto previsto ex art. 30 del TUPI per i dipendenti del medesimo profilo , provenienti da altre amministrazioni ed in posizione di comando, che facciano domanda di trasferimento.
La mobilità collettiva è disciplinata dagli artt. 33 e 34 del TUPI allorquando si verifica l’ipotesi di ricollocare il personale in disponibilità previsto in appositi elenchi , in quanto in esubero presso altre PA e per questo destinato alla risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di disponibilità.

In merito al quesito specifico : La mobilità non comporta un’interruzione del rapporto di lavoro, ma è una continuazione che prevede anche che il fascicolo personale segua il dipendente trasferito.

Ogni dipendente che prende parte a corsi di formazione o aggiornamento come corsi post-universitari, master o specializzazioni, deve impegnarsi a non accedere ad alcuna mobilità volontaria fino a che non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

Inoltre, in caso vi sia carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità prima che siano trascorsi due anni dall’assunzione.

Alcune amministrazioni, al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, possono prevedere un vincolo temporale di permanenza del dipendente, prima che egli possa partecipare a mobilità.

Per approfondire il tema:

https://www.mobilitapubblicoimpiego.it/normativa-per-il-trasferimento-nella-pubblica-amministrazione/

buongiorno, grazie per la risposta. non ho capito una cosa:
perchè ha scritto "provenienti da altre pa E IN POSIZIONE DI COMANDO?
il passaggio diretto art 30 non si riferisce solo ai dipendenti in posizione di comando… o mi sbaglio?

Potrebbe essere anche distacco.
La differenza sta nel fatto che :

Nel comando, fermo restando il rapporto organico che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente pubblico è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera.
Diversamente, nel distacc vi è l’utilizzazione temporanea del dipendente presso un ufficio, che è diverso da quello che costituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella medesima amministrazione.

Per chiarire la differenza trai due consiglio la lettura dell’articolo che allego:

1 Mi Piace

Buonasera, anche a me interesserebbe sapere l’iter procedimentale per la cessione del contratto.

Come avviene praticamente il passaggio? Bastano due determine tra i due enti oppure è necessario anche un accordo trilaterale firmato dai due enti e dal dipendente?

Consiglio lettura dell’articolo di cui al Link dove, a mio avviso, viene spiegato in modo eccelso il problema da lei posto.

https://www.mauriziolucca.com/rapporto-di-pubblico-impiego-e-comando/

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Simona

2 Mi Piace

Come già spiegato da Simona, con l’istituto della mobilità il contratto non viene interrotto ma continua, avviene quindi una cessione di contratto dall’ente A all’ente B, che manterrà, oltre alla stessa categoria (in caso di comparti diversi si fa riferimento alla tabella di equiparazione istituita dalla riforma Madia nel 2015) anche l’anzianità di servizio.
L’iter per una mobilità esterna prevede la pubblicazione di un bando, da parte dell’ente che deve assumere, per una durata minima di almeno 30 giorni.
L’art. 30 del d.lgs 165/01 inoltre prevede la precedenza di assunzione al personale in comando (che partecipa alla mobilità) presso l’amministrazione che intende assumere.

1 Mi Piace

Gent.ma riguardando la normativa sul pubblico impiego Dlgs. 165/2001, mi sorge un dubbio in relazione all’entrata in vigore del Decreto concretezza. Leggendo la norma mi sembra di capire che le PA non hanno più l’obbligo previsto dal TUPI. E’ corretto oppure mi sbaglio?

Mi aiuterebbe a capire?

Grazie in anticipo

Buonasera Gianmario,

la Legge Concretezza, che reca norme transitorie al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego e favorire il ricambio generazionale, ridisegna le regole in materia di mobilità imponendo
alla Pubblica Amministrazione tempi più stringenti prima di assumere nuovo personale
dall’esterno.

Nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001.

L’applicazione di tale istituto diviene, quindi, una scelta discrezionale di ciascuna Amministrazione (art. 3, comma 8, legge n. 56/2019).

La mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 deve essere espletata entro il termine di 45 giorni (non più 60 giorni), decorso il quale è possibile procedere
all’indizione del bando di concorso pubblico per le posizioni per quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale dalle liste di disponibilità (art. 3, comma 9, lettera b) punto 2)
legge n. 56/2019).

Evidenzio, inoltre, poichè potrebbe essere un utilissimo jolly in sede di prova concorsuale, che il comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021 (c.d. decreto “Reclutamento”) ha modificato in modo sostanziale la disciplina della mobilità volontaria, prevedendo l’eliminazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un’altra amministrazione (fatta eccezione per alcuni casi particolari espressamente previsti dalla norma stessa).

Resta obbligatorio l’assenso dell’amministrazione cedente in tre casi:

  • posizioni motivatamente infungibili;
  • personale assunto da meno di tre anni;
  • quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.

Tornando al suo quesito specifico allego un utile link di approfondimento

Sperando di aver fugato il tuo dubbio, auguro buona lettura

Simona

1 Mi Piace