L’articolo 3 comma 7-ter del d.l. 80/2021 come risultante da legge di conversione stabilisce che per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni.
Tale disposizione ricalca l’art.14 bis della legge 26/2019 sulla permanenza del neoassunto nella sede di prima assegnazione per un periodo di 5 anni che, però, non ha efficacia retroattiva, pertanto gli assunti prima del 2019 negli enti locali non sono soggetti alla permanenza minima.
La legge, così come novellata dal D.L 80/2021 convertito con Legge n. 113/2021, va intesa allo stesso modo? Regola dunque la permanenza minima di 5 anni solo per le nuove assunzioni che avverranno o anche per quelle avvenute prima dell’entrata in vigore, considerando quindi la disposizione con validità retroattiva?
Vorrei conoscere la sua riflessione in merito.
Grazie e buon lavoro