Mobilità volontaria: anche l’Inps cade nei soliti equivoci definitori - Le Autonomie Mobilità volontaria: anche l'Inps cade nei soliti equivoci definitori - Le Autonomie
Errori Definitori sulla Mobilità Volontaria: Un’Analisi della Circolare INPS n. 126/2025
CONTENUTO
L’INPS, con la circolare n. 126 del 2025, ha sollevato un acceso dibattito riguardo alla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici, presentando alcune imprecisioni definitorie che meritano un’analisi approfondita. In particolare, l’ente previdenziale ha erroneamente attribuito il trattamento di fine servizio (TFS) all’ente di destinazione, confondendo così la natura giuridica del trasferimento.
La mobilità volontaria, disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è un trasferimento che consente ai dipendenti pubblici di passare da un ente all’altro mantenendo il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza. Questo significa che, contrariamente a quanto affermato nella circolare, il TFS non è dovuto all’ente di destinazione, ma rimane un diritto del dipendente presso l’ente di provenienza fino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che la mobilità volontaria non comporta la cessazione del rapporto di lavoro con l’ente di provenienza, ma piuttosto una modifica della sede di lavoro. Pertanto, le affermazioni contenute nella circolare INPS potrebbero generare confusione e portare a conseguenze negative per i dipendenti, in particolare riguardo al loro trattamento economico e previdenziale.
CONCLUSIONI
In sintesi, la circolare n. 126/2025 dell’INPS presenta errori significativi nella definizione della mobilità volontaria, confondendo il trattamento di fine servizio e la natura del trasferimento. È fondamentale che i dipendenti pubblici e i concorsisti siano informati correttamente su questi aspetti per evitare malintesi e garantire il rispetto dei propri diritti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere che la mobilità volontaria non implica la perdita dei diritti acquisiti presso l’ente di provenienza. È consigliabile prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e, in caso di dubbi, consultare esperti o rappresentanti sindacali per chiarire eventuali ambiguità. La corretta interpretazione delle norme è cruciale per tutelare i propri diritti e garantire un passaggio sereno tra enti.
PAROLE CHIAVE
Mobilità volontaria, trattamento di fine servizio, ente di provenienza, ente di destinazione, D.Lgs. 165/2001, diritti dei dipendenti pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 165/2001, art. 30: Normativa sulla mobilità dei dipendenti pubblici.
- Circolare INPS n. 126/2025: Comunicazione ufficiale dell’INPS riguardo alla mobilità volontaria.
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