Mobilità volontaria durante il periodo di prova

Buongiorno dott.Chiarelli avrei bisogno di chiarimenti in merito alla mobilità. Sono stata assunta tramite utilizzo della graduatoria di idonei nn vincitore da un ente molto distante dal mio comune di residenza. Nel contratto individuale di lavoro è previsto l obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni ai sensi dell’ art. 35 comm. 2bis D.Lgs 165/2001. Tuttavia ho visto che l Aran, l’ ANCI e il parere n. 205/05 del Dipartimento della Funzione Pubblica prevedono il passaggio di dipendenti mediante mobilità volontaria anche durante il periodo di prova. Gentilmente vorrei capire se è possibile o meno poter richiedere la mobilità durante il periodo di prova . Grazie mille .Cordiali saluti

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Certo, possibile richiedere mobilità anche durante il periodo di prova

Ricordo inoltre la NUOVA DISCIPLINA dell’art. 30 del TUPI

Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Articolo così modificato dall’art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021)

  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
    (comma modificato dall’art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021, poi dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 215 del 2021)

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e’ stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e’ fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e’ da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente.
(comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2021)

1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Io terrei distinte le due questioni:

  1. mobilità volontaria ed eventuale nulla osta: l’istituto è disciplinato dall’art 30 tuel come indicato dal dott. Chiarelli.
  2. obbligo di permanenza, comunque, nei cinque anni successivi alla assunzione: la deroga a questo obbligo rientra nella discrezionalità amministrativa del Suo Ente. (che intanto, per chiarezza, ha inserito l’obbligo nel contratto individuale …)
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Buongiorno, mi collego al quesito per avere cortesemente chiarimenti in merito all’avvicinamento per assistenza disabile. L ente in questione è un Azienda Ospedaliera. Nel caso fosse possibile qual è la tipologia di procedimento da seguire e come si fa ad individuare un altro ente che sia disponibile ad accettare il trasferimento? Grazie

buona sera, sono da quasi due mesi assunto a tempo indeterminato presso un ente locale-comune- (il periodo di prova ancora non terminato) posso partecipare all’avviso di mobilità della regione Lombardia link, devo chiedere qualche nulla osta?
Faccio presente che l’ente alla data del 31-07-2021 il n. di personale in servizio era 182.

Buongiorno,
può chiarire il passaggio relativo ai comuni sotto i 100 dipendenti?
In quel caso è necessario sempre il nulla osta del comune?
grazie