Mobilità volontaria e sede di prima destinazione

L’art 30 c 1 del Tupi relativamente alla mobilità volontaria richiede l’assenso anche quando il personale è assunto da meno di 3 anni, ma come va letta rispetto alla norma generale prevista dall’art 35 comma 5 bis che vieta il trasferimento dalla sede di prima destinazione per un periodo di 5 anni?
Mi spiego meglio. In quali casi si può essere trasferiti per mobilità previo assenso entro i 3 anni?

Grazie anticipatamente per l’illuminazione

Buongiorno ho lo stesso tuo dubbio. Speriamo di ricevere presto delucidazioni.

sono due norme diverse che disciplinano casi diversi:
la norma sui tre anni è relativa ad un dipendente assunto per mobilità o concorso da meno di tre anni e rende in ogni caso obbligatorio il nulla osta.
la norma sui cinque anni (non imperativa) è relativa a dipendente assunto per pubblico concorso.

Visto che la regola dei cinque anni vale quando entri per concorso e la regola dei 3 anche, continua a non essere chiaro…ci deve essere altra spiegazione

caso 1: dipendente assunto per mobilità da meno di tre anni: ci vuole il nulla osta x la cessione del contratto.
caso 2: dipendente assunto per concorso da meno di tre anni: l’amministrazione, nel caso rinunci a far valere la norma sui cinque anni, deve comunque rilasciare il nulla osta.
caso 3: dipendente assunto per concorso da più di tre anni ma meno di cinque: niente nulla osta ma l’amministrazione può far valere la norma sulla permanenza x cinque anni.

1 Mi Piace