L’art 30 c 1 del Tupi relativamente alla mobilità volontaria richiede l’assenso anche quando il personale è assunto da meno di 3 anni, ma come va letta rispetto alla norma generale prevista dall’art 35 comma 5 bis che vieta il trasferimento dalla sede di prima destinazione per un periodo di 5 anni?
Mi spiego meglio. In quali casi si può essere trasferiti per mobilità previo assenso entro i 3 anni?
Grazie anticipatamente per l’illuminazione