Mobilità volontaria nel 2026

La mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n.56/2019 può essere omessa sino al 31.12.2025. Sono previste deroghe alla mobilità volontaria anche nel 2026?

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La mobilità volontaria nel contesto del pubblico impiego italiano è regolata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Questa disposizione normativa prevede un meccanismo attraverso il quale i dipendenti pubblici possono trasferirsi volontariamente da un’amministrazione all’altra, al fine di favorire la mobilità interna e l’efficienza del servizio pubblico.

La Legge n. 56/2019, nota anche come “decreto concretezza”, ha introdotto modifiche significative in materia di mobilità nel settore pubblico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’assenteismo e promuovere maggiore efficienza. In particolare, l’articolo 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo di mobilità volontaria fino al 31 dicembre 2025, in determinate circostanze e per specifiche esigenze delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le deroghe alla mobilità volontaria anche nel 2026, al momento della mia ultima aggiornazione (dicembre 2023), non sono state introdotte disposizioni normative specifiche che estendano esplicitamente la possibilità di derogare alla mobilità volontaria oltre il 31 dicembre 2025. Tuttavia, è importante tenere presente che il quadro normativo può evolvere, e nuove disposizioni legislative o regolamentari potrebbero essere adottate in futuro per regolare la materia della mobilità nel settore pubblico anche dopo tale data.

Esempio concreto:
Se un’amministrazione pubblica necessita di mantenere specifiche competenze professionali all’interno del proprio organico e ritiene che la mobilità volontaria possa compromettere la continuità e l’efficienza del servizio, fino al 31 dicembre 2025 può avvalersi delle deroghe previste dalla Legge n. 56/2019 per limitare o sospendere la mobilità volontaria. Dopo tale data, in assenza di nuove disposizioni, si dovrebbe tornare al regime ordinario previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, salvo future modifiche legislative.

Conclusione sintetica:
Allo stato attuale, non sono previste deroghe specifiche alla mobilità volontaria oltre il 31 dicembre 2025. Tuttavia, il quadro normativo è suscettibile di evoluzioni future che potrebbero introdurre nuove disposizioni in materia.

Bibliografia e link utili:

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In merito al quesito sulla mobilità volontaria nel 2026, il quadro normativo ha subito una trasformazione radicale che supera il concetto di “deroga” temporanea per introdurre un nuovo sistema a regime.

Dal 1° gennaio 2026, infatti, non si parla più di una semplice proroga della deroga (quella prevista dalla Legge n. 56/2019), ma dell’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotte dal Decreto-Legge n. 25/2025 (convertito in Legge n. 69/2025).

Ecco i punti chiave del nuovo assetto:

1. Superamento dell’obbligo preventivo generalizzato

A partire dal 2026, viene definitivamente meno l’obbligo per le amministrazioni di bandire una procedura di mobilità per ogni singolo posto che si intende coprire tramite concorso. L’amministrazione può quindi procedere direttamente ai concorsi senza dover attivare la mobilità per quello specifico bando.

2. Il nuovo “obbligo di quota” (15%)

In sostituzione dell’obbligo preventivo per ogni bando, è stato introdotto un obbligo basato sulla programmazione annuale:

  • La soglia: Le amministrazioni devono destinare alla mobilità volontaria almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali totali previste nell’anno.
  • Condizione di applicabilità: Questo obbligo scatta solo se il piano del fabbisogno (PIAO) prevede l’assunzione di almeno 10 unità nel corso dell’esercizio.

3. Esclusioni e deroghe per piccoli enti

Il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per non gravare sulle realtà più piccole. L’obbligo del 15% non si applica a:

  • Enti locali con meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
  • Amministrazioni che prevedono piani assunzionali inferiori alle 10 unità annue.
  • Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e ARAN.

4. Sanzioni per inadempimento

Qualora un ente soggetto all’obbligo non attivi le procedure di mobilità per la quota del 15% entro l’anno di riferimento:

  • Le facoltà assunzionali dell’anno successivo sono ridotte del 15%.
  • Si dispone la cessazione dei comandi in essere (per il personale proveniente da altri enti), con divieto di riattivarli per i successivi 18 mesi.

In sintesi

Per il 2026 non esiste una “deroga” nel senso di sospensione totale dell’art. 30, ma un nuovo regime per cui la mobilità non è più un passaggio obbligatorio “bando per bando”, bensì una riserva di posti obbligatoria su base annuale per gli enti medio-grandi.

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