Modalita' di esercizio del diritto di accesso nella p.a

Buongiorno, sto per partecipare a vari concorsi e sto esercitandomi per le prove scritte.

Volevo un suggerimento sulla esposizione della risposta alla seguente traccia:

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO NELLA P.A.
Il diritto di accesso trova fondamento conoscitivo nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa così come enunciato dagli artt. 97 e 98 della Costituzione ove si enuncia il principio del buon andamento dei dipendenti pubblici. Il diritto di accesso trova fondamento specifico negli artt. 22 e successivi della L. 241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo. L’art. 22 della L.241/1990, così come modificato dalla L. 15/2005, definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione o estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi al fine di garantire la partecipazione dei privati ed assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa. Più precisamente il citato articolo definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi definiti come “ogni copia fotostatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di ogni altra specie del contenuto di atti , anche interni, detenuti dalla P.A. e concernenti attività di pubblico interesse.” La definizione circorscrive l’accesso ai soli documenti esistenti; ovvero non può essere richiesto il diritto di accesso ad informazioni che, se pur in possesso della P.A., non sono SCRITTI in atti o documenti.
Il diritto di accesso è proposto su istanza di parte dell’interessato e l’istanza deve essere sempre motivata. E’ legittimo negare l’accesso agli atti ad istanze generiche, defatigatorie o del tutto estranee alla sfera giuridica del richiedente. Le modalità attraverso le quali l’interessato può esercitare il diritto di accesso nella P.A. sono due:

  • ACCESSO FORMALE: il richiedente è in vitato a presentare una richiesta scritta nella quale occorre indicare gli estremi dell’atto o delle informazioni oggetto dell’istanza;
  • ACCESSO INFORMALE: si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, se non sussistono dubbi sulla legittimazione del richiedente e sul suo interesse alla conoscenza dei documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta l’ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all’esibizione del documento o a estrarre copia dello stesso, salvo il rimborso dei costi.

In ogni caso il funzionario che riceve la richiesta di accesso deve procedere alla verifica dell’identità del richiedente attraverso la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento. Qualora la richiesta sia presentata tramite posta, mail o tramite fax non occorre l’autentica della firma del richiedente se l’istanza è corredata da fotocopia del documento di identità.
La richiesta deve essere presentata all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a tenere stabilmente il documento richiesto.
Il regolamento attuativo del diritto di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. N. 184/2006) prevede che, se il soggetto pubblico cui è inviata la richiesta individua i soggetti c.d. controinteressati (per soggetti controinteressati si intendo, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90, non tutti i soggetti coinvolti ma solo ed esclusivamente quei soggetti che vedono pregiudicato il loro diritto alla riservatezza), è tenuto a dar loro comunicazione attraverso raccomandata A/R, dell’avvenuta istanza di accesso. Entro i successivi 10 giorni, i soggetti controinteressati possono presentare, anche telematicamente, una motivata opposizione all’accoglimento dell’accesso. Decorso tale termine, la P.A., entro 30 giorni, deve esprime le sue determinazioni:

  • se accoglie l’istanza, indica le modalità di accesso e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni) per prendere visione dei documenti o estrarne copia;
  • se rifiuta l’accesso, totalmente o parzialmente, oppure lo differisce, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 il responsabile del procedimento deve motivare con riferimento alla normativa vigente alle categorie degli atti per i quali è stato escluso l’ accesso dai regolamenti delle singole amministrazioni ed alle circostanze di fatto che rendono non accoglibile la richiesta.

Il diritto di accesso può anche essere soddisfatto mediante la pubblicazione degli atti in G.U. o mediante la pubblicazione mediante strumenti informativi, elettronici e telematici.

Hai parlato a lungo solo dell accesso documentale ai snesi della legge 241/1990 ma ci sono anche l’accesso civico e generalizzato trattati dal decreto 33/2013 dove , all art 1 si definisce il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Pertanto non citare le altre due forme di accesso rende la traccia carente se non viene specificatamente richiesto di parlare solo dell accesso documentale.

Qualcuno mi sa spiegare anche l’accesso ai documenti ai sensi del dpr 445/2000 articoli 58,59 e 60?