Modalità di verifica e adeguamento del FCDE, accantonato nel rendiconto, operate in sede di controllo per la salvaguardia equilibri ex 193 TUEL

Buonasera a tutti, guardando l’interessantissimo video del dott. Chiarelli sulla disciplina del FCDE contenuta nel 118/2011, ho notato che nell’esempio n.5 del principio applicato 4/2 della contabilità finanziaria, manca l’esemplificazione della modalità di verifica della congruità del FCDE accantonato nel rendiconto.

L’esempio n.5 riporta le modalità di controllo che, almeno in occasione della salvaguardia, devono essere fatte in corso d’esercizio sul FCDE stanziato nel bilancio di previsione, per vincolare o svincolare spazi di capacità di spesa.

In relazione al rendiconto, invece, il principio tace.

Com’è noto, Il punto 3.3 del principio applicato, in occasione della salvaguardia degli equilibri di luglio, impone una verifica della congruità della quota di FCDE indicata nel risultato di amministrazione, al fine di garantire l’applicazione di una quota libera di avanzo che sia effettiva e non fittizia, preservando l’ente da disavanzi occulti di cassa che pregiudicano la sostenibilità finanziaria delle spese.

Quindi abbiamo due controlli del FCDE in occasione della salvaguardia:

  1. il primo sullo stanziamento di spesa nel bilancio di previsione;
  2. il secondo sul risultato di amministrazione.

L’esempio, però, come detto sopra, tace in ordine alle modalità di controllo sul risultato di amministrazione e allora condivido con voi la mia opinione.

Ipotizziamo che nel rendiconto 2022:

  • i residui in conto competenza 2022 e degli anni precedenti siano 600;
  • che la quota di accantonamento al FCDE, calcolata sulla media dei 5 esercizi precedenti quello rendicontato, sia 30%, ossia 180 (perché vedo che mediamente riscuoto il 70% dei residui > 420);
  • che la quota accantonata nel risultato di amministrazione è 180.

In sede di salvaguardia (ad esempio luglio 2023) faccio il seguente controllo:

  1. prendo l’ammontare dei residui risultanti nel rendiconto 2022 (residui di competenza 2022 e anni precedenti >600);
  2. vedo che a luglio ho riscosso 300, il 50% dei residui (600);
  3. il completamento a 100 è la quota che devo vincolare (300);
  4. incremento di 120 il precedente accantonamento di 180 operato in sede di rendiconto, portandolo a 300 e incrementando la misura di riduzione della spesa dell’eventuale avanzo libero.

In questo modo, ho garantito l’equilibrio di bilancio, perché applico un eventuale avanzo libero effettivo e non drogato da una capacità di riscossione fittizia.

Il metodo, in sostanza, è quello previsto dall’esempio n.5 per la verifica del FCDE nel bilancio di previsione, applicato per analogia, e con i necessari adattamenti, al controllo sul FCDE determinato in sede di rendiconto.

Che ne pensate?
Grazie per l’attenzione.