Modalità mista consiglio comunale

il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede la possibilità di sedute del consiglio comunale in modalità videoconferenza, videochiamata o forma mista.

in caso di Consiglio Comunale in forma mista può essere utilizzata la piattaforma whatsapp?

In linea generale e sulla base della normativa vigente (art. 38 del TUEL D.Lgs. 267/2000, Circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2022 e disciplina GDPR), l’utilizzo di WhatsApp (o app analoghe di messaggistica personale) è da ritenersi del tutto inidoneo e illegittimo per lo svolgimento di un Consiglio Comunale in forma mista o da remoto.

Anche se un regolamento locale indica genericamente la possibilità di collegamenti in videoconferenza o videochiamata, la piattaforma informatica prescelta deve obbligatoriamente soddisfare requisiti giuridici, tecnici e di sicurezza di rango superiore che WhatsApp non è in grado di garantire.

Requisiti essenziali per la piattaforma di un organo collegiale

Per garantire la validità formale della seduta e delle relative deliberazioni, la piattaforma di videoconferenza deve assicurare:

  • Identificazione certa e verifica del numero legale: Il Segretario Comunale deve poter accertare senza ombra di dubbio l’identità del consigliere collegato e verificare la continuità della presenza ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

  • Simultaneità e contestualità (interattività bidirezionale): Tutti i componenti (in presenza e da remoto) devono poter ascoltare, intervenire, visionare gli atti in tempo reale e partecipare alle votazioni (di norma per appello nominale).

  • Pubblicità della seduta: Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche (art. 38 TUEL). La piattaforma deve consentire la trasmissione in diretta (es. live streaming) o la fruizione da parte della cittadinanza.

  • Sicurezza, riservatezza e conformità GDPR: I software utilizzati dalla Pubblica Amministrazione devono rispettare le linee guida AgID/ACN sul cloud e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

  • Tracciabilità e verbalizzazione: La piattaforma deve consentire la conservazione della registrazione e dei file di log per la formale verbalizzazione e conservazione agli atti.

Perché WhatsApp non può essere utilizzato

Requisito Piattaforme Professionali (Teams, Zoom, Webex, Meet, ecc.) WhatsApp
Garante Privacy / GDPR PA Certificate e configurabili secondo standard PA Piattaforma consumer non conforme alle linee guida PA
Pubblicità della seduta Integrazione diretta con streaming web pubblico Nessun canale di diretta pubblica integrato
Moderazione & Gestione lavori Controllo microfoni, gestione prenotazioni interventi, chat di servizio gestita Assenza di strumenti di regia e moderazione istituzionale
Verbalizzazione e Tracciabilità Registrazione in alta qualità, log degli accessi certificabili Assenza di tracciabilità istituzionale dei collegamenti

Rischio giuridico: L’utilizzo di uno strumento improprio come WhatsApp espone le deliberazioni approvate nel corso della seduta a un alto rischio di impugnazione e annullamento davanti al TAR per vizio di forma, difetto di pubblicità o impossibilità di verificare la regolarità delle votazioni e la presenza dei partecipanti.