il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede la possibilità di sedute del consiglio comunale in modalità videoconferenza, videochiamata o forma mista.
in caso di Consiglio Comunale in forma mista può essere utilizzata la piattaforma whatsapp?
In linea generale e sulla base della normativa vigente (art. 38 del TUEL D.Lgs. 267/2000, Circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2022 e disciplina GDPR), l’utilizzo di WhatsApp (o app analoghe di messaggistica personale) è da ritenersi del tutto inidoneo e illegittimo per lo svolgimento di un Consiglio Comunale in forma mista o da remoto.
Anche se un regolamento locale indica genericamente la possibilità di collegamenti in videoconferenza o videochiamata, la piattaforma informatica prescelta deve obbligatoriamente soddisfare requisiti giuridici, tecnici e di sicurezza di rango superiore che WhatsApp non è in grado di garantire.
Requisiti essenziali per la piattaforma di un organo collegiale
Per garantire la validità formale della seduta e delle relative deliberazioni, la piattaforma di videoconferenza deve assicurare:
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Identificazione certa e verifica del numero legale: Il Segretario Comunale deve poter accertare senza ombra di dubbio l’identità del consigliere collegato e verificare la continuità della presenza ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.
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Simultaneità e contestualità (interattività bidirezionale): Tutti i componenti (in presenza e da remoto) devono poter ascoltare, intervenire, visionare gli atti in tempo reale e partecipare alle votazioni (di norma per appello nominale).
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Pubblicità della seduta: Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche (art. 38 TUEL). La piattaforma deve consentire la trasmissione in diretta (es. live streaming) o la fruizione da parte della cittadinanza.
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Sicurezza, riservatezza e conformità GDPR: I software utilizzati dalla Pubblica Amministrazione devono rispettare le linee guida AgID/ACN sul cloud e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).
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Tracciabilità e verbalizzazione: La piattaforma deve consentire la conservazione della registrazione e dei file di log per la formale verbalizzazione e conservazione agli atti.
Perché WhatsApp non può essere utilizzato
| Requisito |
Piattaforme Professionali (Teams, Zoom, Webex, Meet, ecc.) |
WhatsApp |
| Garante Privacy / GDPR PA |
Certificate e configurabili secondo standard PA |
Piattaforma consumer non conforme alle linee guida PA |
| Pubblicità della seduta |
Integrazione diretta con streaming web pubblico |
Nessun canale di diretta pubblica integrato |
| Moderazione & Gestione lavori |
Controllo microfoni, gestione prenotazioni interventi, chat di servizio gestita |
Assenza di strumenti di regia e moderazione istituzionale |
| Verbalizzazione e Tracciabilità |
Registrazione in alta qualità, log degli accessi certificabili |
Assenza di tracciabilità istituzionale dei collegamenti |
Rischio giuridico: L’utilizzo di uno strumento improprio come WhatsApp espone le deliberazioni approvate nel corso della seduta a un alto rischio di impugnazione e annullamento davanti al TAR per vizio di forma, difetto di pubblicità o impossibilità di verificare la regolarità delle votazioni e la presenza dei partecipanti.