Ricordo una videolezione del Dott. Chiarelli in cui sottolineava il fatto che l’accesso civico potesse essere richiesto da chiunque e addirittura all’amministrazione ricevente non sarebbe dovuto interessare nemmeno “identificare” chi facesse questa richiesta tanto da affermare che la richiesta sarebbe potuta arrivare via mail da un generico “farfallina@xxx”.
Ebbene, mi trovo un regolamento di un ente regionale (2017 non trovo altri aggiornamenti) in cui si chiede l’autenticazione (Spid, CI digitale, PEC certificata, Firma Digitale) se la domanda è effettuata online (comprensibile visto il CAD ?) ma anche la sottoscrizione con documento di identità in caso di presentazione cartacea.
Cosa c’è che non capisco? Più entro nel dettaglio più mi sembra di essere confuso, ad una prima lettura sembra tutto più lineare.
Grazie delle risposte
questo il testo del regolamento in oggetto…