Modalità scelta organo di revisore contabile enti locali

Salve,
potete indicarmi le modalità di scelta dei 3 componenti del Collegio dei revisori? compreso il presidente?

grazie

Buongiorno Silvia,

l’art. 16, Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge n. 148/2011 prevede:

→ al comma 25 che «i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

→ al comma 25 bis (inserito dall’ art. 57 ter, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che «*nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali ***eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

Per approfondimenti t’invito a leggere l’articolo di cui al link che allego:

Simona

1 Mi Piace

Ok, quindi il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio e gli altri due?

mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabil

Buonasera SimonaAnzani,
volevo chiederti se una volta scaduto il primo mandato al revisore, per il secondo mandato sia necessaria/obbligatoria la comunicazione della scadenza del triennio alla Prefettura con l’attivazione della procedura di estrazione, oppure se sia legittimo che lo stesso revisore possa essere “rieletto” per il secondo mandato direttamente dal Consiglio senza la preventiva procedura di estrazione. Grazie

1 Mi Piace

http://www.prefettura.it/torino/news/Avviso_pubblico:_sorteggi_revisori_dei_conti:Sorteggi_revisori_dei_conti_dell_8_luglio_2022-14204671.htm#:~:text=Sorteggi%20Revisori%20dei%20Conti%20del,comuni%20di%20Cuceglio%20e%20Cintano.

Sorteggio, prorogatio, decadenza.

1 Mi Piace

La ringrazio della risposta, ma mi chiedevo se prima della prorogatio dei 45 gg che operano automaticamente, qualora l’ente intendesse rinominare lo stesso revisore dei tre anni precedenti per un secondo mandato, possa farlo previa comunicazione alla prefettura e conseguente estrazione (quindi è il caso a decidere i 3 estratti tra i quali scegliere) o possa “rinominare” lo stesso revisore con semplice delibera di consiglio di rinomina senza attivare la procedura.
Quindi si chiede:

  • l’estrazione è sempre obbligatoria alla scadenza dei 3 anni? Anche per un eventuale secondo mandato?
  • l’eventuale rinomina dello stesso revisore senza la procedura di estrazione è legittima?

Grazie