Modifica all'art. 13-ter del D.L. 145/2023

Con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i risultati dei controlli effettuati dalla polizia locale inerenti alle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o alle unità immobiliari concessi in locazione devono essere comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Testo aggiornato dell’art. 13-ter comma 11:
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.