Modifica periodo orario estivo farmacia

l’ordinanza dei turni e orari delle farmacie prevede per ciascuna l’orario invernale e quello estivo e stabilisce che se non è diversamente specificato l’orario estivo coincide con il periodo dell’ora legale.
Una farmacia ci comunica che intende seguire l’orario estivo indicato nell’ordinanza ma in un periodo leggermente diverso da quello dell’ora legale, ovvero dai primi di aprile a primi di settembre. In questo caso non cambiando l’orario minimo di apertura di legge posso prenderla come mera comunicazione ai sensi del comma 165 della legge 124/2017 e non modificare l’ordinanza?
grazie

Per tutti i lettori, l’art. 1, comma 165 della legge 124/2017, afferma che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi AGGIUNTIVI rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

Da mettere in relazione con quanto era già stato previsto con l’art. 11, comma 8 del DL n. 1/2012 (ancora in vigore):
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.


Anche la giurisprudenza è ed era concorde, vedi il TAR Toscana, n. 1575/2015 sulla possibilità di orari AGGIUNTIVI ma non diminutivi: … la possibilità di effettuare gli orari che riterranno più opportuni, garantendo comunque un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni non è legittima. La rigida turnazione minima ci deve essere, spetta al farmacista la possibilità di assumere un orario più ampio, comunicandolo alla clientela…

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Quindi, se gli orari proposti, di fatto, sono AGGIUNTIVI rispetto a quelli che DEVE fare, allora la comunicazione è sufficiente senza modificare niente

Sugli aggiuntivi non avevo dubbi, in questo caso l’orario è il medesimo previsto dall’ordinanza cambia il periodo in cui si utilizza, ovvero l’ordinanza dice che quella farmacia fa un orario estivo e uno invernale, in particolare quello estivo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 che coincide con l’ora legale se non diversamente specificato e ora la farmacia specifica che l’orario estivo inizia il 5 aprile invece che il 27 marzo e finisce il 30 settembre invece che ad ottobre con la fine dell’ora legale.