La modifica apportata dalla legge n.214 del 2023 all’art.15 del D.Lgs. 114/98, in virtù di quanto disposto all’art.132 della L.R. 62/2018 non è applicabile in Regione Toscana?
Per tutti i lettori, il riferimento è all’art. 12 della legge n. 214/2023 rubricato: “Semplificazioni in materia di attività commerciali”, in vigore dal 31 dicembre 2023. Fra le altre cose, tale articolo ha apportato modifiche alla disciplina delle vendite straordinarie.
E’ stato modificato l’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 114/98 in materia di vendite di liquidazione (vedi parte in maiuscolo aggiunta):
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali NONCHÉ ACCUMULO DI SCORTE DI PRODOTTI IN CONSEGUENZA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA E PERDURANTE A CAUSA DELLO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1, e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
Ed è stato inserito il comma 9-bis allo stesso art. 15
9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 (NDR vendite promozionali e vendite sottocosto) del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all’articolo 3 dell’allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.
Essendo disposizioni afferenti alla materia della “tutela della concorrenza” la competenza è statale e sono cogenti per tutte le regioni condizionando l’applicatività di quelle disposizioni in materia di commercio (competenza regionale) che fossero anche in conflitto. Rammentiamo ciò che successe nel 2011/2012 con la liberalizzazione degli orari del commercio e della somm.ne e la relativa giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La PA, quindi, dovrà tenerne conto nella sua funzione di amministrazione attiva a prescindere dall’intervento regionale di adeguamento normativo.
Relativamente al comma 9-bis il problema non si pone dato che per le vendite promozionali la Toscana ha una norma ancora più semplificante: non occorre nessuna comunicazione. La ratio dell’articolo va nella direzione semplificazione, quindi, dove c’è maggiore semplificazione, è chiaro che resta la maggiore semplificazione.
Le vendite sottocosto sono già regolate da norma statale.
Recentemente la Regione Toscana ha modificato il Codice del Commercio su ciò che riguarda le vendite di liquidazione, introducendo al comma 1 dell’art.105 la lettera d-bis: accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
Per quanto riguarda la durata delle vendite non sono state date indicazioni, a differenza delle altre tipologie. Come va interpretata questa disposizione?
A parte il fatto che introdurre una disposizione del genere nel luglio 2024 mi pare fuori luogo, l’interpretazione vuole che se il legislatore avesse voluto introdurre una limitazione temporale, lo avrebbe fatto. Se le consuete condizioni sono legate a fatti riguardanti l’esercizio commerciale, qua la condizione necessaria per l’avvio della liquidazione è avere della merce da vendere: finché ce n’è si può liquidare