Motivi Aggiunti in Appello: Inammissibili Avverso la Graduatoria Non Gravata in Primo Grado
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8935 dell’8 novembre 2024, ha chiarito un importante aspetto riguardante l’impugnazione delle graduatorie nel contesto del processo amministrativo. In particolare, ha stabilito che i motivi aggiunti in appello sono inammissibili quando si intende impugnare una graduatoria che non è stata contestata in primo grado. Questa decisione si fonda su due principi cardine: il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione e l’art. 104, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
Il Principio di Consumazione dei Mezzi di Impugnazione
Il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione stabilisce che, una volta presentata un’impugnazione, la parte non può successivamente introdurre nuovi motivi di gravame o riproporre le stesse censure in un secondo momento. Questo è stato confermato dalla giurisprudenza, come evidenziato nella sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 21 aprile 2022 e dalla Sezione V nella sentenza n. 1851 del 26 febbraio 2024 [1][2]. Pertanto, se un soggetto non ha contestato una graduatoria in primo grado, non può farlo in appello attraverso motivi aggiunti.
L’Art. 104, Comma 3, del Codice del Processo Amministrativo
L’articolo 104, comma 3, del c.p.a. stabilisce le circostanze specifiche in cui è possibile introdurre nuovi motivi di impugnazione in appello. I motivi aggiunti devono rispettare rigorosamente queste condizioni. Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i motivi aggiunti presentati non rientrassero nei casi previsti dalla norma, risultando quindi inammissibili [1][2].
La Vicenda Fattuale
La questione riguardava un candidato escluso da un concorso per allievi finanzieri a causa di un decreto di citazione a giudizio per reati. Sebbene il giudizio penale fosse stato archiviato, il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica ai controinteressati, identificati nella graduatoria finale di merito [1].
La Decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, sottolineando che i motivi aggiunti erano inammissibili per violazione del principio di consumazione e per non rispettare le condizioni di cui all’art. 104, comma 3, c.p.a. Inoltre, ha chiarito che l’atto finale di approvazione della graduatoria non costituiva una conseguenza inevitabile della posizione dei controinteressati [1][2].
CONCLUSIONI
In conclusione, la sentenza n. 8935 del Consiglio di Stato ribadisce l’importanza di rispettare le procedure di impugnazione nel processo amministrativo. I motivi aggiunti in appello non possono essere utilizzati per contestare graduatorie non impugnate in primo grado, a tutela della certezza del diritto e della stabilità delle decisioni amministrative.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, questa sentenza evidenzia l’importanza di una corretta e tempestiva impugnazione degli atti amministrativi. È fondamentale essere consapevoli delle procedure e dei termini per evitare di precludere la possibilità di contestare atti che possono influenzare la propria posizione.
PAROLE CHIAVE
Motivi aggiunti, appello, inammissibilità, graduatoria, consumazione dei mezzi di impugnazione, Codice del Processo Amministrativo.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 21 aprile 2022.
- Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1851 del 26 febbraio 2024.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 8935 dell’8 novembre 2024.
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