Motivi di diniego a mobilità compensativa

Buonasera,
vorrei un parere riguardo una domanda di trasferimento per intescambio (c.d. mobilità compensativa) ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M 325/1998.
Attualmente sono in servizio presso un ente locale come istruttore amministrativo categoria C1.
Sarei intenzionato ad “interscambiarmi” con un dipendente di detto Ministero avente la categoria Area II F3 inquadrato, secondo l’attuale classificazione del C.C.N.L., nel comparto degli assistenti giudiziari (comparto che ha inglobato al suo interno la fascia che andava da Area II F1 a Area II F6).
Secondo le tabelle di equipazione allegate al D.P.C.M. sopra citato vi sarebbe perfetta corrispondenza tra i due livelli economici.
Ebbene, dopo aver ottenuto l’autorizzazione al trasferimento con delibera di Giunta dell’ente locale e il parere favorevole del Tribunale dove presterei servizio, l’ufficio competente presso il Ministero comunica che non è possibile attuare il trasferimento per il seguente motivo:
‘ Secondo il DPCM e le allegate tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, la categoria giuridica C1 enti locali corrisponde alla secondaria fascia d’accesso F3 Comparto Ministeri; nell’amministrazione giudiziaria a tale fascia d’accesso appartiene la figura del cancelliere esperto (n.d.s. figura che rientra tuttavia sempre nel più ampio genere degli assistenti giudiziari).
Si evidenzia che il dipendente è un assistente giudiziario appartenente alla secondaria con fascia d’accesso F2; l’attuale fascia economica F3 è stata acquisita per progressione economica orizzontale.
Pertanto, non risultando una corrispondenza tra i profili professionali dipendenti, non è possibile attuare il trasferimento.’
Prima di intraprendere qualsiasi azione in merito volevo avere un parere sulla questione e su un’eventuale irregolarità della risposta.