Movimentazione terre - Lombardia

Buongiorno,

sono istruttore di un SUAP associato con 15 comuni in Lombardia, abbiamo un caso particolare per il quale chiediamo supporto.

In data 27/09/2021 viene rilasciato un provvedimento unico comprensivo di autorizzazione paesaggistica ordinaria e permesso di costruire per opere di riassetto morfologico dell’area, tramite conferimento in loco di circa 3.570 metri cubi di materiale. Alla data del 18/12/2023 viene depositata una comunicazione di inizio lavori “postuma”. Il tecnico dichiara che le opere hanno avuto inizio in data 05/10/2023 e con successiva nota del 19/12/2023 invia una rettifica correggendo la data in 05/10/2021.

Dalla documentazione che è pervenuta da parte di ARPA e del Comune si è verificato che la ditta xx ha depositato un piano scavi presumendo un inizio di movimentazione terre in data 20/10/2021, tuttavia non è stato depositato il DAU (confermata l’assenza da parte del comune e di ARPA).

Inoltre, una prescrizione del provvedimento prevedeva: Venga approfondito e chiarito, anche dopo il rilascio dei permessi ma prima dell’inizio dei lavori, l’origine e la futura destinazione delle acque del piccolo invaso e dello scolo a valle visibile nella tavola n.1 e nella documentazione fotografica contenuta a pag.3 nel file SIMULAZIONI-FOTOGRAFICHE.PDF.P7M, in quanto dalle tavole di progetto e dalla “panoramica dell’area a riassetto completato” si intuisce che vengano coperte, mediante ipotetica tombinatura, e si vedono ricomparire a valle dell’intervento.

Nella comunicazione di inizio dei lavori depositata recentemente non sono presenti relazioni o tavole grafiche o documenti aggiuntivi.

Domando:

  • È possibile accogliere la dichiarazione di inizio lavori postuma?
  • Il provvedimento edilizio si deve ritenere decaduto di diritto?

Ringraziando per la cordiale collaborazione si porgono cordiali saluti.
PAola

Un conto è la mancanza di documentazione a corredo che può essere integrata e un conto è l’omessa comunicazione di inizio lavori e/o il mancato avvio effettivo dei lavori. Occorrerebbe un’attività di controllo al fine di accertare l’effettivo avvio lavori nei termini.

Siamo agli sgoccioli, la misura scade il 31/12/2023 (salvo altra proroga), ma molti imprenditori che non ce la fanno ad avviare i lavori si stanno servendo dell’art. 10-septies del DL 21/2022 (come modificato dal DL 198/22 dopo la conversione con legge 14/23). Non so se potrebbe rappresentare una misura paracadute anche nel tuo caso.

Sulla decadenza e sulla natura del provvedimento comunale, in generale, puoi vedere, fra tante, la sentenza del CdS n. 6628/2018