MUAY THAI competizioni sportive o pubblico spettacolo?

Buongiorno a tutti!
Una Associazione Sportiva Dilettantistica locale (sport di combattimento Muay Thai) chiede di organizzare in una palestra comunale un evento con ingresso a pagamento dal titolo “NIGHT OF THE CLANS” durante il quale si svolgono incontri a vari livelli dai bambini agli adulti, con allestimento di un ring, una passerella, un service per musica e luci. L’organizzatore prevede anche di mettere in palio dei titoli riconosciuti a livello sportivo nazionale. Mi trovo davvero molto in difficoltà nel classificare l’evento! Chiedo cortesemente un vostro parere sulla valutazione di quanto descritto come esclusiva competizione sportiva o come pubblico spettacolo/intrattenimento, e una eventuale procedura da seguire. Ringrazio della disponibilità e porgo cordiali saluti

Premesso che nel 2012 è stato abrogato il secondo comma dell’art. 123 del Regolamento TULPS, che – con riferimento alle manifestazioni sportive – recitava: «L’autorità di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore», e che in materia è intervenuto anche l’art. 3 del D.L.vo 36/2021 [«L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»], direi che sul punto specifico esistono in dottrina due scuole di pensiero.

La prima ritiene comunque che, se la manifestazione sportiva assume carattere di spettacolo senza carattere educativo e/o abbia un fine di lucro (quindi con la presenza di un pubblico pagante) esista ancora l’obbligo della licenza di cui all’art. 68 TULPS, oltre che quello di verificare la sicurezza dei luoghi (art. 80).

La seconda ritiene invece che, a seguito delle modifiche di cui sopra, gli eventi sportivi – anche quelli senza carattere educativo e/o con fine di lucro - non hanno più bisogno di essere autorizzati ai sensi dell’art. 68, ma nel caso occorre solo verificare la sicurezza dei luoghi.

Personalmente ritengo corretta la seconda opinione (che è quella solitamente espressa su questo forum), ma mi pare doveroso segnalare che diversi comuni, invece, seguono ancora la prima.