Musica all'aperto in continuazione da parte di bar

Salve.

Un bar ha pubblicizzato sui social lo svolgimento delle seguenti manifestazioni musicali all’aperto, su suolo pubblico o in concessione, già iniziate il primo giugno.

Invero, ha già svolto attività musicale nei mesi precedenti e ne svolgerà altra in quelli a venire:

1 giugno musica con DJ dalle ore 22:00;

3 giugno musica con DJ dalle ore 22:00;

8 giugno musica con DJ (non è noto l’orario);

10 giugno musica con break dance dalle ore 18:00

15 giugno musica con DJ (non noto l’orario);

20 giugno live band (non noto l’orario);

21 giugno musica con DJ (non noto l’orario);

22 giugno musica con DJ dalle ore 24:00

23 giugno musica con DJ (non noto l’orario)

24 giugno musica con DJ dalle ore 24:00in poi;

29 giugno musica con DJ (non noto l’orario);

1 luglio musica con DJ (non noto l’orario).

Ciò premesso, quali atti di assenso necessitano?

Solo impatto acustico e/o deroghe?

Ma la relazione di impatto acustico per la V.I.A. (salvo l’autodichiarazione di responsabilità nei comuni con classificazione acustica) è una condizione indispensabile per poter svolgere attività musicale o è un optional?

Tutti questi eventi camuffati da falsa musica di ascolto o di intrattenimento funzionale all’attività principale non trasformano il locale in una diversa attività?

E’ possibile che la musica da sballo, perché di questa di fatto parliamo, non fa assurgere l’evento a spettacolo/intrattenimento pubblico?

Eppure il CdS lo ha detto: la musica con DJ non può mai essere ancillare. (Sentenza 7 febbraio 2018, n. 818).

E’ sempre necessario il pagamento di un biglietto o dimostrare che c’è un aumento dei prezzi o stare lì per vedere se qualcuno si mette a ballare?

Ma attenzione se balli senza togliere i tavoli va bene lo stesso no?

Ma come fa una musica con DJ che per sua natura si diffonde con rilevante intensità sonora che richiama centinaia di giovani, a rimanere funzionale all’attività principale?

Si aggiunga poi la pubblicità sui social.

E’ legittimo concedere ad un bar deroghe che consentono di suonare all’aperto dalle ore 24:00 in poi, in pieno centro abitato?

Se a tale ora passasse un mezzo con stereo a tavoletta sarebbe disturbo alla quiete pubblica e se lo fa un bar?

A mio parer quando si dice che con la modifica dell’art. 124 R.E. TULPS si sono liberalizzati gli spettacoli ed intrattenimenti funzionali all’attività principale è una presa in giro ed un’offesa per chi subisce i disagi ed i danni alla salute, perché in realtà con questa modifica si è voluto fare ben altro.

Grazie per chi risponderà

Gli aspetti sono 2.

La questione del pubblico spettacolo. Il CdS che citi ha ribaltato una sentenza di primo grado (per dire quanto sia opinabile). Io non direi “mai”. È sempre da vedere caso per caso. L’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 del RD 635/1940 deve pur dire qualcosa. La disposizione abrogata parlava di “spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi”, quindi, dopo la modifica, sono ammessi, senza abilitazione gli spettacoli nei pubblici esercizi. A parere mio, non sono ammissibili quei pubblici esercizi che si trasformano, nei fatti. in locale di pubblico spettacolo.
Ripeto che è sempre da vedere caso per caso senza confondere le cose: questione assai problematica e anche relativa agli usi locali, al periodo ecc. . In sintesi, o tutto o niente: o è attività libera o un locale di PS che, in quanto tale, necessita non solo dell’art. 68 ma anche dell’art. 80 TULPS.

Quando dico di non confondere le cose mi riferisco all’impatto acustico, il secondo aspetto. Il rispetto dei limiti deve esserci a prescindere. La questione è complicata. Bisogna vedere la LR. Da rilevare che la legge 447/95 parla (qua dipende dalle interpretazioni) di autorizzazioni “anche” in deroga, nel senso in deroga e non. Il d.lgs. n. 222/2016, invece, sembrerebbe declinare il successivo DPR 227/2011 ammettendo la comunicazione per eventi non in deroga. In ogni caso, sono del parere che non può essere prodotta una autodichiarazione sul rispetto dei limiti. Per musica all’aperto effettivamente udibile a distanza, l’esercente può dichiarare (vedi DPR 227/2011) ma citando una VIA a firma di un tecnico.
Il problema vero è che la VIA è sempre una cosa teorica, finché non arriva un organo di controllo che misura i decibel all’insaputa dell’esercente, l’esercente potrebbe essere sopra i limiti ma nessuno sarebbe in grado di provarlo.
Sono problemi molto difficili da risolvere

Capisco, ma questo non va bene. Come detto non comprendo il perchè per un bar sono necessarie le misurazioni fonometriche anche se sono le due di notte ed oltre mentre per un veicolo in transito invece basta la relazione dell’agente di P.G. operante, per contestare il disturbo alla quiete pubblica. C’è qualcosa che non quadra. Comunque penso che siano necessarie modiche all’attuale assetto nomativo, poichè non è ammissibile che ci si arricchisca a danno della salute dei cittadini. E’, permettimi di dirlo, una vergogna tutta italiana.
Vergona anche perchè per una sentenza definitiva come quella di Brescia uscita qualche giorno fa, ci sono voluti 11 anni e frattanto ci si ammala seriamente. Il problema dell’inquinamento acustico è sottovaluto, nonostante la cronaca ci parla di episodi gravissimi, non rari.

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in sede penale si va co il concetto di superamento della normale tollerabilità che può prescindere dalle misurazioni. Questo, però, non risolve il problema nell’immediato. Il comune può metterci del suo con regolamenti ad hoc e con divieti e procedure univoci

Credo che il comune sia il vero artefice per la risoluzione della problematica, se solo adottasse i provvedimenti che per legge dovrebbe, ad iniziare dall’abbattimento delle emissioni sonore, all’inibizione temporanea delle attività musicali, alla sopensione temporanea dell’attività di p.e. ed infine alla revoca della concessione del suolo pubblico ed alla revoca dell’autorizzazione/licenza. A mali estremi, estremi rimedi. Del resto se non farà così, ci penserà la Cassazione poichè è già la seconda volta che si pronuncia richiamando a responsabilità gli Enti preposti al controllo.
Nessuno vuole limitare l’attività dei commercianti o inibirla ma credo sia un diritto pretendere che essa si svolga nel rispetto delle leggi.

Sig. Maccantelli, quando lei dice “non sono ammissibili quei pubblici esercizi che si trasformano nei fatti in locali di pubblico spettacolo” in tale casistica possono rientrare gli esercizi che, all’aperto in estate e al chiuso in inverno, pur non allestendo sale o strutture per gli artisti, svolgono trattenimenti musicali con cadenza ricorrente (quasi tutti i fine settimana), come specificato anche nella Circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003524/13500 del 21 febbraio 2013?

Come detto, è sempre da vedere caso per caso. Le circolari non sono fonti del diritto e, molto spesso, danno interpretazioni opinabili. Purtroppo, come in moti altri casi, siamo arrivati ad applicare una norma la cui interpretazione si costruisce per ciò che non dispone più. Un’attività legislativa più attenta (per usare un eufemismo) disciplinerebbe le cose in modo esplicito e oggettivo. In poche parole, i problemi interpretativi sono inevitabili.
Io sono abbastanza liberista. O entra in gioco la sicurezza (quindi 80 TULPS) o, altrimenti, dov’è il problema se una birreria ha lo spazio per la musica dal vivo? I requisiti morali dell’esercente ci sono a prescindere in quanto abilitato ex art. 86 TULPS.
Il rumore è gestito con altre procedure che prescindono dalla tipologia abilitativa dell’esercente.

Buongiorno.
Dr. Maccantelli non è in discussione il fatto che gli esercenti possano fare musica ma lo è il fatto che essi lo facciano nel rispetto delle norme e dei diritti degli altri. Dalle mie parti queste regole non sono in alcun modo rispettate ed è proprio il rumore la causa e lo è perchè la musica o l’intrattenimento che essi fanno non sono mai, dico mai, funzionali all’attività. Difatti da me, come detto, si suona senza produrre relazione di impatto acustico, senza rispettare l’orario massimo previsto dalla LR e dalle ordinanze alle ore 24:00, per ore ed ore di seguito ad intensità insopportabile, senza ottenere autorizzazioni in deroga, occupando abusivamente il suolo pubblico, etc. Quindi in questo caso mi sembra riduttivo dire io sono liberista o il rumore è gestito con altre procedure o entra in gioco la sicurezza cioè il pacchetto 68+ 80 o non c’è problema. Il problema c’è e come. Voglio dire: tu puoi fare musica ma se non la fai com’è di norma allora ti inibisco. Non voglio ripetermi ma lo ha detto anche la Cassazione e spero che ciò che essa dice sia fonte del diritto.

Sono d’accordo con te @sirio ma non capisco una cosa: avete trovate la pubblicità delle serate su FB e il titolare del pubblico esercizio non ha presentato alcuna pratica al Comune (tramite Suap)? In Veneto è tutto schematizzato: invia una Scia x la musica in area esterna se rientra nei limiti del piano acustico e se chiude alle 24 (con allegata relazione di impatto acustico a firma di tecnico). Se poi ‘sgarrano’ parto con le diffide e se presentano una seconda Scia allerto i vigili. Aggiungo, inoltre, che in Veneto i Comuni con regolamenti, delibere o direttive hanno posto un tetto massimo a questi eventi svolti da bar/ristoranti e cioè solitamente 15 all’anno in modo da non ‘disturbare’ i vicini residenti. Poi c’e’ chi chiede la deroga per superare i limiti e l’orario ma viene concessa in casi particolari.
Poi devo dire che chi abita vicino ad un pubblico esercizio, che fa musica tutte le sere, ha ‘l’esposto facile’ e quindi interviene anche l’Arpa.

Buongiorno. Hai perfettamente ragione. Ma da me succedono cose assurde. Non fanno intervenire l’Arpa nonostante richiesto. E frattanto che sia dia risposta agli accessi richiesti, alcuni bar suonano all’aperto anche da dopo mezzanotte sino alla mattinata, in più giorni ed a volume intenso con DJ e persino se prima si è già suonato, pubblicizzando gli eventi sui social come se fosse tutto legale. Insomma anarchia più totale nell’indifferenza di chi non lo dovrebbe essere. Concordo con chi dice che la soluzione sta nell’inibizione temporanea delle attività musicali sino a ravvedimento.

Se l’accesso documentale viene negato ci sarà una motivazione . Il/i cittadino/i puo’ sempre rivolgersi al difensore civico (occhio entro 30 giorni dal diniego dell’ente) e scrivere anche al Prefetto (superiore gerarchico al Sindaco) per sollecitare un intervento, dato che mi pare di capire c’e’ un muro da parte dei vari Responsabili del Comune.
La terza via, molto più tortuosa, è la denuncia per disturbo alla quiete pubblica.

Rileggendo il tuo scritto e facendo il paragone con le mie parti mi vien da chiederti quanto segue.
Premetto che da noi si concedono per tutta l’estate, deroge generali senza acquisire pareri arpa o asp (azienda sanitaria prov.le) sia per valicare le ore 24:00 sino alle 2:00 di notte e sia per superare i limiti assoluti di pressione sonora; a volte hanno anche aumentando i limiti differenziali.
Domanda è legale ciò in pieno centro abitato-residenziale?
E’ questa la corretta Istruttoria?
Se fosse correto mi chiedo come fa una persona ad andare a lavorare al mattino presto se è costretta a coricarsi a notte fonda per un’intera estate?
Che resa avrà sul lavoro?
Mi pare di capire che per fortuna in vneto non sia possibile, giusto?

Non ho il polso della situazione di tutto il Veneto. Mi sono occupata per molti anni di Ambiente e le richieste di deroghe ai limiti acustici e/o di orario (cioè oltre le 24.00) sono sempre state attentamente valutate in base al piano di zonizzazione acustica e, naturalmente, alle motivazioni della richiesta. Sono state concesse deroghe, ad esempio, per le tipiche sagre fino alle ore 01.00 anche nei centri abitati ma solamente per 1 o 2 serate e non per tutta l’estate. Io consiglio sempre ai cittadini “disturbati” di fare riferimento al regolamento specifico sulle attività rumorose dove vengono fissati i criteri per rilasciare le deroghe. Poi ci sono Comuni che “volutamente” non approvano il regolamento e in questo modo lasciano ampia discrezionalità al Responsabile per rilasciare le deroghe (continuo a vedere anche deroghe sottoscritte da qualche Sindaco). Tanti anni fa, in Veneto, si poteva chiedere un parere preventivo ad Arpa ma ora non vengono più rilasciati in quanto è il Comune il responsabile del procedimento che usa il piano di zonizzazione acustica per le istruttorie.

Ma non spetta al Suap il rilascio della deroga quando trattasi di attivitàcommerciali?

Dipende dall’organizzazione dell’Ente. Nei Comuni piccoli fa tutto il Suap ma in quelli grandi l’ufficio Ambiente è un’area distinta.

La programmazione degli eventi, e legati alla stagionalità, sono indici che trasformano il locale autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande in un locale di pubblico spettacolo che necessita il rilascio di cui all’art. 68 TULPS o SCIA art.68 TULPS fino a 200 persone ed l’evento finisce entro la mezzanotte del giorno d’inizio.
In tal caso l’area esterna deve essere delimitata e la domanda di rilascio o la SCIA deve essere corredata da documentazione attestante la prevenzioni incendi a seconda se la capienza è fino a 100 persone, da 100 a 200 persone e oltre 200 persone, facendo riferimento al D.M. prevenzioni incendi