N.146 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Art. 40. Formazione di documenti informatici

  1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.