Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali(1), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno(2). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura 1950.
Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore(4) spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta(5) la misura degli interessi moratori.