N.148 - CODICE CIVILE - Articolo 1224

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali(1), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno(2). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura 1950.

Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore(4) spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta(5) la misura degli interessi moratori.

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