N.150 - CODICE PENALE - Articolo 318

(1)Il pubblico ufficiale(2), che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve(3), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa(4), è punito con la reclusione da tre a otto anni(5).

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