N.153 - CODICE CIVILE - Articolo 1260

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito(1) il suo credito [1198, 2112], anche senza il consenso del debitore(2), purché il credito non abbia carattere strettamente personale(3) o il trasferimento non sia vietato dalla legge 323 comma 3, 378, 447.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione(5)(6).