N.159 - CODICE PENALE - Articolo 323

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità(7).

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