N.160 - CODICE CIVILE - Articolo 1292

(1)L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione(2), in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri(3); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori(4).