N.178 - CODICE CIVILE - Articolo 2188

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949.

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [100, 101 disp. att. ].