N.182 - CODICE CIVILE - Articolo 2195

Sono soggetti all’obbligo [2194, 2200] dell’iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:

  1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
  2. un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
  3. un’attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
  4. un’attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
    Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [836].