N.237 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

  1. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis.
    (comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.
(comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall’ANPR di cui all’articolo 62, ovvero recandosi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
(comma modificato dall’art. 38, comma 2, lettera a), legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 27, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 152 del 2021)

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis , sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
(comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)