N.323 - CODICE PENALE - Articolo 316

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio(1), giovandosi dell’errore altrui(2), riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo(3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4)(5).

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