N.391 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Art. 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme

  1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.