N.446 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Art. 2. Principio di legalità dell'azione amministrativa (L)

  1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)

  2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa. (L)