N.448 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Art. 3. Definizioni (L) - 1

  1. Ai fini del presente testo unico:

a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione. (L)

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