N.457 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 9. (Intervento nel procedimento)

  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
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