N.459 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Art. 45. Disposizioni generali (L)

  1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L)
    (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

  2. Il corrispettivo dell’atto di cessione:
    (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai sensi dell’articolo 37, con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2;
(lettera così modificata dall’articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007)
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell’articolo 38;
c) se riguarda un’area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3;
d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 40, comma 4. (L)

  1. L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)