N.480 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 3. (Definizioni)

«appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

  1. l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
  2. l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
  3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;