N.494 - CODICE PENALE - Articolo 314

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità(2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi(6).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita(7).