N.497 - CODICE PENALE - Articolo 316 bis

(1)Chiunque(2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse(3), non li destina alle predette finalità(4), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni 32 quater.