N.498 - CODICE CIVILE - Articolo 1188

Il pagamento deve essere fatto al creditore 1189, 1190 o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1777] o autorizzata dalla legge(2) o dal giudice(3) a riceverlo [1208 n. 1].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato 1190.